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Cod. 251 - Guida operativa <Data Certa al DVR>

per assolvere l'obbligo di attribuire <Data certa> ad ogni pagina del  Documento di Valutazione dei Rischi

Prezzo per le Scuole e per Dirigenti o Docenti che lo acquistano a titolo personale:  € 29,70 (non c'è ritenuta d'acconto). Si scarica tramite internet. Con un supplemento  è possibile anche la spedizione postale del CD o; resta - però- la possibilità di  scaricare comunque il file tramite internet subito appena ricevuta la fattura e la password)    E' possibile riceverlo in 2 modalità:

 

Cod. 251 <Guida pratico-operativa al nuovo T.U. 81/2008> Prezzo base : € 29,70.

Sono possibili le seguenti opzioni;

  • Cod. 888 Spedizione senza supplementi tramite e-mail. Sarà inviata un'e-mail recante la fattura nonché facilissime istruzioni e la password per scaricare rapidamente il prodotto come file tramite internet (questa opzione è già compresa nel prezzo base).  Consigliato per semplicità, economicità e rapidità.

  • Cod. 998 (facoltativo)  - spedizione postale del CD : supplemento € 6,90 da aggiungere al prezzo base (totale € 36,60). Insieme al CD sarà inviata anche la fattura. Chi volesse l'anticipazione tramite e-mail della password per disporre immediatamente del prodotto, deve barrare anche il codice 888.

 

Pagamento: entro 30 gg dal ricevimento della fattura, della licenza d'uso e della password segreta di attivazione. Nel solo caso del libro, poiché abbiamo anticipato forti spese, il pagamento deve avvenire entro 15 gg.  Modulo per ordinarlo

E' possibile pagare anche con una qualsiasi carta di credito; in questo caso clicca: Ordine e pagamento  tramite carta di credito in modalità sicura

 

Dati per la fatturazione: è indispensabile che l'ordine rechi  tutti i dati di chi ordina nonché Codice Fiscale  (e Partita Iva, per chi ce l'ha). E inoltre: l'e-mail, il telefono e il fax, il nominativo del Dirigente che esegue l'ordine, nonché quello  della persona  che seguirà concretamente  la pratica, in modo che abbiamo un referente con cui parlare per qualsiasi problema, senza disturbare il Dirigente.

 

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Ordine e pagamento  tramite carta di credito in modalità sicura

L'apposizione della <data certa> non è certo il il maggiore dei problemi applicativi del nuovo Testo Unico.

 

Tuttavia  è un preciso problema tecnico che va risolto in un modo che non desti preoccupazioni sulla validità del Documento di Valutazione dei Rischi. Perché:                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1) L’ art.55 del Testo Unico punisce con  l’arresto da 4 a 8  mesi o con l’ammenda da € 5.000 a 15.000 il DATORE che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento  di valutazione dei rischi. Inoltre possono esserci punizioni accessorie e aggravanti.

 2) La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 che un DVR non adeguato corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi. Mettiamo di aver a che fare  con  un ispettore o addirittura un giudice che interpretano  la legge alla lettera, potrebbero vedere nella mancanza di <data certa> (che è un requisito tassativo !)  un’inadeguatezza del DVR, con le relative sanzioni penali gravissime.

3) In subordine al punto rpecedente, se  il metodo usato per attribuire la <data certa> al DVR non fosse ritenuto valido dall'ispettore o dal Giudice, egli  potrebbe assegnargli d'ufficio la data in cui ne prende visione, cosicché  per il periodo precedente non ci sarebbe il DVR, cosa ovviamente sanzionabile.

Questi problemi esistono realmente, come dimostriamo argomentatamente  nelle prossime righe, se avrai la pazienza di leggerle. E' una questione tecnica, ma maledettamente seria!

 

 

I  contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati  tra 60 righe.

Poiché mancano meno di 100 giorni alla scadenza in cui il DVR dovrà essere datato per la prima volta, è necessario documentarsi immediatamente e procurarsi al più presto ciò che serve, per non arrivare impreparati o privi degli strumenti.  

<Data certa>  è una locuzione tecnica giuridica dal significato preciso e inequivocabile, per cui saranno accettati solo alcuni metodi di attribuzione della data che posseggono i requisiti previsti dalla normativa precisa sull’argomento

 

Nei convegni e forum tematici dei siti web sono state fatte affermazioni tra le più disparate  E’ stato detto che si tratta solo di un inutile obbligo burocratico oppure sono state ipotizzate  soluzioni del tutto inadeguate. Anche talune figure più autorevoli hanno proposto soluzioni che a noi sembrano inadeguate.

Troppi operatori della sicurezza hanno preso sottogamba l’obbligo di attribuire <data certa> al Documento di Valutazione dei Rischi, ritenendo che fosse sufficiente una soluzione di “buon senso”, cioè una qualsiasi forma  di prova della data di redazione di esso. Francamente ci sembrano irresponsabile, “avventurosa” faciloneria certi escamotages proposti, per esempio l’idea che basterà far firmare sotto alla data il Datore, l’RSPP, il RLS e il Medico Competente. Oppure far mettere il timbro postale sulla busta da autospedirci, mantenendola poi chiusa affinché l’apra solo un eventuale ispettore, redigendo contemporaneamente un verbale. Sia ben chiaro che questi e altri metodi di cui parleremo non sono riconosciuti dalla normativa sulla <data certa> e quindi di <certo” hanno solo l’esito, cioè portare al disastro chi li utilizza.

 
 

Infatti <data certa> è un’espressione rigidamente tecnico-giuridico, definita chiaramente dall’art. 2704 del Codice Civile e  sulla quale esistono innumerevoli convergenti interpretazioni e sentenze di tribunale. Tale articolo recita, per la parte che qui ci interessa:

“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”

I  contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati  tra 50 righe.

Significa, in sostanza, che fanno fede della <data certa> soltanto:

 

1)     L’autenticazione o la registrazione (da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale autorizzato); il documento informatico (= file o gruppo di files) cui è apposta  la <firma digitale> accompagnata da <marca temporale> appartiene a questa categoria per esplicita previsione di legge (come vedremo più oltre). La stessa cosa può affermarsi anche per l’uso della Posta Elettronica Certificata , con una fortissima limitazione, però: nei casi di invio o ricezione di messaggi verso caselle di posta elettronica tradizionale, il sistema non può eseguire tutti i passi previsti dal circuito della posta certificata e non esplica tutti i requisiti tassativamente indicati dalla normativa vigente; per tale ragione in questi casi la trasmissione dei messaggi non ha gli stessi effetti legali di validità e opponibilità a terzi.

 

2)    la pubblicazione integrale del documento in un atto pubblico

 

3)    la morte di uno dei firmatari (ad esempio dell’RSPP). Tale evento  consente di attribuire al documento sottoscritto quale <data certa> esclusivamente il giorno in cui  si è prodotto il lutto (e non la data che vi figura). La stessa cosa vale in caso di coma permanente (la data assunta è quella dell’inizio del coma stesso) o di paralisi o altra impossibilità fisica.

 

4)   Un altro fatto oggettivo che stabilisca la data “in modo egualmente certo” , cioè:

a)       un fatto non soggettivo, cioè sottratto alla esclusiva sfera di disponibilità del soggetto che lo invoca (quindi non sono valide, ad  esempio, la firma autografa di una o più persone oppure la testimonianza  in un eventuale processo per la mancanza di <data certa>).

 b) un fatto certo quanto quelli citati (registrazione, la morte del firmatario, ecc. ): sono quindi escluse presunzioni, indizi o  prove che non consentono un sufficiente margine di certezza (lo affermano varie sentenze) .”La certezza deve risultare da fatti idonei a stabilire l'anteriorità del documento in modo certo ed inequivocabile, e quindi da circostanze che si sono realizzate indipendente-mente e al di fuori del processo, alle quali non può essere assimilata la deposizione testimoniale, destinata - per sua natura - ad essere assunta nel corso del giudizio [= le dichiarazioni di testimoni anche davanti al giudice non sono sufficienti !!!] (Corte D’appello di Bologna  nella causa civile iscritta al n°1443/2003 e analogamente  Cassazione 6 maggio 1998, n°4551).

 
I  contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati  tra 40 righe.

Rientra in questa casistica, ma con problemi,   l’apposizione del timbro-datario  postale sul  DVR

 
 

Per regolamento interno gli Uffici Postali sono autorizzati ad apporre un solo timbro-datario su un solo foglio appartenente a qualunque plico di qualunque numero di pagine.

 Come vedremo, la giurisprudenza ha stabilito che questo metodo va sicuramente benissimo per i documenti composti da unico foglio o da foglio protocollo avente 4 facciate.

 Invece per un documento che risulti come somma di più fogli la giurisprudenza richiede che il plico abbia a tutti gli effetti <corpo unico>, cioè – pur ricevendo il timbro su una sola pagina,   dev’essere assicurata l’immodificabilità successiva di qualunque altra sua pagina,  con un grado di certezza uguale ai metodi citati nell’art. 2704. In pratica  ci sono serissimi problemi di confezionamento del plico come <corpo unico> tecnicamente immodificabile. Il problema diviene ancora maggiore per i documenti di centinaia di pagine com’è quasi sempre il DVR.

Infatti una circolare interna delle Poste dà istruzioni di spillare il blocco di tutti i fogli, nonché timbrare e firmare a scavalco ciascuna delle congiunzioni di pagina, in modo che metà firma e timbro siano in una pagina e  metà nell’altra.

 Tuttavia va ricordato che le Poste non fanno giurisprudenza e che la valutazione dell’idoneità della confezione del plico è lasciata all’arbitrio dell’impiegato, che può sbagliare nell’accettare una certa confezione del plico.

I   contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati  tra 30 righe.

 

Tale principio, seppur ormai consolidato, importa pur sempre la necessità che la certezza della datazione così ottenuta , non rientrando immediatamente, secondo la lettura dell’art. 2704 c.c., nelle ipotesi tipiche che la attribuiscono automaticamente  di diritto, sia concretamente accertata in sede giudiziale. Invero, è proprio la varietà delle modalità di formazione pratica del documento e dell’apposizione del timbro postale sul documento medesimo, ad imporre una valutazione delle stesse sulla loro concreta idoneità ad attribuire la certezza della datazione. Solo, infatti, ove lo scritto sia “un corpo unico” con il foglio sul quale il timbro è apposto si ha garanzia di anteriorità del documento in esame. Pertanto, detto strumento seppur in astratto valido, è, in realtà, alquanto pericoloso, poiché solo da una sua valutazione successiva  può esser certo l’avvenuto rispetto della norma, con l’ovvia conseguenza dell’assunzione ormai irrimediabile del rischio delle relative responsabilità.

Infatti la giurisprudenza dice chiaramente che un giudice è l’unico soggetto che ha il potere di  verificare in concreto  l’idoneità dell’attribuzione della <data certa> quando essa è stabilita  mediante “un altro fatto” , cioè di un fatto non esplicitamente elencato dal  citato art. 1704 del c.c., ma che deve avere il requisito di essere certo quanto i fatti esplicitamente indicati nell’articolo in questione. Il caso dell’uso del timbro postale ricade senz’altro in questa fattispecie.

 

 

Pertanto è   impossibile essere aprioristicamente certi se una certa confezione risponde al criterio di valutazione che in un tempo inevitabilmente successivo avrà il giudice di merito. La prudenza di esame che deve ispirare le considerazioni su tale materia, impone necessariamente, pur senza escluderne l’astratto valore, di collocare un tale mezzo giuridico in posizione necessariamente subordinata rispetto a quelli indicati nell’art. 2704 c.c. o da altra normativa (firma digitale con marca temporale o scambio di allegati tra due caselle Posta Elettronica Certificata).

 Infatti, soprattutto nei plichi composti da  tante pagine, è difficile – per esempio – mettere timbri e firme “a scavalco” nella congiunzione delle pagine in modo che  siano per metà su un foglio e per metà su quello successivo, ma in modo che combacino perfettamente. E’ evidente che nel caso una cattiva esecuzione abbia dato adito a questo errore, nasce il dubbio che almeno  un foglio sia stato sostituito, rendendo probabilmente nulla l’attribuzione di <data certa> all’intero documento.

 
 

Quale sarà quindi lo scenario effettivo che dovrà affrontare  un’azienda che ha attribuito <data certa> mediante timbro postale ?

 

L’ispettore o il giudice  accetteranno senza riserve e automaticamente l’autentica notarile, ecc. nonché l’apposizione della marca temporale o la ricevuta di consegna di Posta Elettronica Certificata (ricevibile solo nello scambio tra due caselle PEC).

 

 

DVR con timbro postale: Nel caso di infortunio o altro per cui intervenga un processo, sarà in quella sede che il Giudice valuterà se il  Documento di Valutazione dei Rischi datato con timbro postale è valido ed adeguato, in quanto il metodo scelto possieda in concreto  i requisiti previsti dall’art. 1704 c.c. Se, per esempio,  giudicherà che la confezione del plico non è idonea, potrebbe comminare la sanzione ma in ogni caso il DVR non potrà essere utilizzato come scudo difensivo del datore epr dimostrare che in tempo utile aveva realizzato quanto dovuto e necessario.

 

I   contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati  tra 20 righe.

DVR con timbro postale: Nel caso di un’ispezione in azienda, va premesso che al momento non sappiamo che istruzioni riceveranno gli ispettori.

Tuttavia,  l’ispettore farà una di queste cose:

1) può eccepire di non essere competente per valutarne l’idoneità <in concreto> e rinviare la decisione al giudice, con spese legali a carico dell’azienda.

2) può controllare il plico e valutare se la modalità di confezionamento gli sembra idonea e, in caso positivo accettarla. Può rinviare la valutazione al giudice, se insospettito da qualche possibile o apparente irregolarità formale.

 

 
N,B. Le considerazioni sopra svolte dimostrano  anche che :
 
1)     una raccomandata che contenga il documento cui attribuire <data certa>  non è mezzo idoneo
una busta timbrata da far aprire all’eventuale ispettore, il quale dovrebbe stilare un verbale, non è neppure essa una soluzione minimamente  adeguata
 
 

In conclusione:

 
Il nostro consiglio , che più oltre approfondiremo, è di utilizzare il metodo della <firma digitale> del gruppo di files che costituiscono il Documento di Valutazione dei Rischi e di apporvi subito dopo o contemporaneamente una <Marca temporale> elettronica. Questo metodo è sicuro ed automatico negli effett, veloce,  poco costoso, facile da utilizzare (una volta letti alcuni capitoli di questo manuale, che è a tutti gli effetti anche l’unico manuale pratico esistente sul mercato che insegna come acquisire e come utilizzare sia la <firma digitale> che la <marca temporale>). Inoltre, consente di avere disponibili due strumenti che sicuramente potranno servire per altri obiettivi aziendali, anche perché è in atto una  tendenza crescente a chiedere per molti scopi l’uso di tali strumenti. La piccola fatica e la piccola spesa per procurarsi questi strumenti e sapere utilizzare verrà sicuramente ricompensata da tanti vantaggi collaterali. I   contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati  tra 10 righe.
 

In pratica, per attribuire <data certa> al DVR il mezzo più sicuro, più facile e pratico è l'uso della <firma digitale> del file (o del gruppo di files)  e la successiva apposizione della <marca temporale> elettronica.

 
Questo manuale insegna praticamente cos'è, come si acquista, come si usa la <firma digitale> e la <marca temporale>.

 

 
ll  team di Paginescuola ha applicato a questa materia la stessa impostazione  usata per quei manuali sulla privacy e sul divieto di fumo, che sono stati acquistati da migliaia di scuole e apprezzati per la metodologia   Frutto di questo filone, ora esce anche questa guida importante. estremamente  pratico-operativa senza sacrificare la profondità  della trattazione pur nell'estrema comprensibilità dei testi.

Come sempre, un manuale "unico nel suo genere", insostituibile.

 
   

INDICE  DELLA GUIDA PRATICA <DATA CERTA AL DVR> - Cod. 251

 

Pagine

 

01) INDICE & ISTRUZIONI

05

E’ questa tabella-indice. E’ necessaria per avere una visione d'insieme del manuale e controllare di aver scaricato tutti i files.

02) L’OBBLIGO E LA SOLUZIONE

21

Sono circolate voci del tutto erronee su cosa significhi attribuire <Data certa> e pertanto molti non hanno compreso che non basta provare in qualche modo la datazione. In realtà si tratta di una procedura rigidamente normata dall’art. 2704 del Codice Civile. E’ una condizione per la stessa validità del Documento di valutazione dei Rischi.Sono esaminate a fondo queste problematiche.

Inoltre, ogni volta che una modifica viene effettuata al DVR, è necessario attribuirgli una nuova <Data Certa>. Sono illustrati dettagliatamente  gli elementi del DVR che è indispensabile aggiornare con una certa frequenza e che pertanto impongono ogni volta di attribuire una nuova <Data Certa>.

Sono messe a confronto tutte le modalità teoricamente possibili di apposizione della “Data certa”, per ciascuna segnalando eventuali inadeguatezze, ecc. , i costi, i vantaggi, la rapidità e velocità d'uso, ecc.

03) FIRMA DIGITALE SPIEGATA FACILE

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La <firma digitale> è lo strumento preliminare per attribuire la <data certa>  a un file o ad  un gruppo di files. Pertanto presentiamo una sintesi esplicativa facilmente comprensibile ma molto approfondita, per sapere <tutto> ciò che serve su di essa.

04) MARCA TEMPORALE SPIEGATA FACILE

19

E’ lo strumento per attribuire <data certa> a un file o ad  un gruppo di files già firmati digitalmente.

Questo capitolo spiega in modo comprensibile cos’è e come funziona la <marca temporale> . Essa stabilisce la data certa, con valore legale, di un file (o di un gruppo di files)  firmato digitalmente.

05) COME ACQUISTARE LA FIRMA DIGITALE

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Illustrazione estremamente pratica delle modalità per acquisire tutto ciò che serve per eseguire la <firma digitale>:  informazioni concrete sui costi, sui documenti che servono, sulle modalità di pagamento, sulla dislocazione degli sportelli presso cui è possibile l’acquisto.

06) COME ACQUISTARE MARCHE TEMPORALI

04

Pratica illustrazione delle modalità per acquisire le <marche temporali> che poi potranno essere apposte a un file o ad un gruppo di files.

07) COME FIRMARE-MARCARE

12

Spiegazione delle modalità di apposizione della <firma digitale>, che è facilissimo. Illustrazione di quali tipi di files si possono firmare e di quanti se ne possono firmare in un colpo solo.

Illustrazione della modalità con cuj si appone la <marca temporale> ad un file o aun gruppo di files.

08) RICONOSCERE FILE CON FD E MT

05

I files assoggettati a <firma digitale> hanno una particolare estensione e forma del titolo ( ad esempio:

<miodocumento.doc.p7m>).

 Se viene applicata anche la <marca temporale>, devono avere una particolare, diversa  estensione ( <.mtm>).

Inoltre, ogni maxi-file firmato o marcato può essere scomposto in varie componenti, riconoscibili per l’estensione finale del loro nome. E’ tutto ben spiegato.

09) LEGGERE O VERIFICARE FD

10

Per verificare se sono perfettamente a posto  i files su cui hai apposto la <firma digitale> o la  <marca temporale> devi sapere come leggerli.

Se ricevi un file con la <firma digitale> di terzi, devi poterlo sia aprire e leggere che verificarne l’autenticità e integrità: ecco come fare.

 

 

 

PROGRAMMA COME WINZIP

 

 

10) PROGRAMMA COME WINZIP

18

Per poter apporre la <firma digitale> unica su un gruppo di files e poi apporre una <marca temporale>  unica sullo stesso gruppo è necessario riunire i files in un unico maxifile zippato (= con estensione <.zip>).

Per farlo serve un programma apposito (tipo winzip, che però - contrariamente a ciò che tanti credono – non è di uso libero perché la sua licenza scade dopo un mese dal download !). Pertanto forniamo un software in Italiano, altrettanto valido ma di uso libero; in questo capitolo trovi le istruzioni per scaricarlo e le istruzioni operative (è facile utilizzarlo) per creare files zippati.

 

 

 

APPROFONDIMENTI

 

 

11) COS’E’  UN ENTE CERTIFICATORE

10

Poiché la firma digitale e la marca temporale danno valore legale a un file, questo significa che c’è la responsabilità di sapere “se è tutto a posto”, Pertanto bisogna sapere come si verifica questo. Il sistema è basato su pochi Enti certificatori accreditati presso lo Stato italiano, che fungono da “notai”.

12) COS'E UN CERTIFICATO

13

Come spiegato al punto precedente, è importante sapere se una firma digitale è valida. Per saperlo si deve guardare il certificato ad essa abbinato, rilasciato da un Ente Certificatore accreditato. Qui viene spiegato cos’è un Certificato e come si legge. Inoltre: come si revoca o sospende.

13) ESEMPIO DI CERTIFICATO

03

Un esempio di un tipico <Certificato di sottoscrizione> che accompagna ogni file firmato digitalmente e consente di verificarne la validità.

14) LE GUIDE DI INFOCAMERE

05

Sono elencate tutte  le numerose guide pratiche proposte da Infocamere per gestire ogni singolo aspetto della firma digitale e della marca temporale. Per ciascuna vi è il link per poterla scaricare e leggere.

15) ASPETTI LEGALI

27

L’uso della firma digitale, ovviamente, solleva vari aspetti legali connessi, che è fonda, mentale conoscere per non commettere passi falsi. Illustra a fondo l’unico, vero limite della firma digitale, per cui si può con estrema facilità trovarsi in mano documenti privi di valor, se non si compie una certa azione.

Questo capitolo è importantissimo e va letto con attenzione.

16) VALORE LEGALE DEL  DOCUMENTO INFORMATICO

08

Il <Codice dell’Amministrazione Digitale> (DLgs 82/2005) ha definitivamente sancito che il documento informatico ha lo stesso valore del documento cartaceo che  eravamo abituati ad utilizzare e lo può sostituire in tutti i casi.

17) POTERI DI RAPPRESENTANZA

18

Questo e i prossimi 3 capitoli, illustrano le opzioni disponibili e danno suggerimenti pratici per acquistare il dispositivo di firma digitale. Uno dei temi fondamentali è CHI lo acquista e in quale veste. Questo capitolo approfondisce dal punto di vista normativo- legale la questione, delineando le scelte effettivamente possibili in questo momento.

18)  COS'E' LA CNS

10

La  <Carta Nazionale dei Servizi> consente di firmare messaggi di posta elettronica, collegarsi ad aree riservate di siti pubblici, ottenere on-line servizi pubblici, autenticarsi in rete. Oggi essa può essere tutt’uno col dispositivo di firma digitale e sarebbe assurdo privarsene- Tuttavia molti vendono il dispositivo di firma digitale privo di questa funzionalità, quindi spieghiamo che è importante essere attenti a questo. Il capitolo spiega bene cos’è e a cosa serve la CNS.

19) APPROFONDIMENTI FACOLTATIVI

11

Come dice il titolo del capitolo,  si tratta di vari approfondimenti sicuramente utili, ma non strettamente indispensabili.

 

 

 

LE NORME

 

 

20) SINTESI CAD per FD

11

Il <Codice dell’Amministrazione Digitale>  (Dlgs 82/2005) ha stabilito finalmente  in modo organico la normativa in materia di firma digitale. Il capitolo illustra i punti salienti.

21) QUADRO NORMATIVO

213

Questo grosso file contiene tutta la normativa pertinente. E’ un file prezioso perché:

1) presenta tutte e solo le norme attualmente in vigore, nel testo aggiornato (leggi che erano fino a ieri citate come capisaldi in materia di firma digitale, sono state interamente abrogate e riassorbite nelle modifiche di altre; leggi importanti sono state ripetutamente modificate anche recentemente, mentre non è stato pubblicato il testo aggiornato; abbiamo dovuto farcelo da soli)2) contiene tutti i regolamenti tecnici, che  sono di difficile acquisizione

22) GLOSSARIO

07

Tutti i termini tecnici o difficili, com’è nostro costume, sono sempre immediatamente spiegati. Però può far comodo avere un glossario di tutte le definizioni di legge dei termini tecnici usati nella normativa e di tutti i principali termini pertinenti usati nella manualistica.

23) LINEE GUIDA GOVERNATIVE

 

30

Linee Guida governative per l’utilizzo della <firma digitale> e della <marca temporale>. Trattasi del documento  ufficiale cui devono attenersi tutti i Gestori di questi servizi.

     

INSTALLAZIONE

 

In questa sezione c’è una guida accurata all’installazione del software e del lettore della smart-card.

24) AGENDA PER L’INSTALLAZIONE

03

Tutte le istruzioni per installare la smart-card e il software necessario.  Sono comprese anche istruzioni per chi utilizza la chiavetta USB.

A) AGENDA DI LAVORO

09

Uno sguardo generale sui passi da eseguire per installare la firma digitale e l’ordine con cui vanno eseguiti

B) INSTALLA CARDOS API

04

Istruzioni facili passo-passo per installare il driver-interfaccia della smart card installare il lettore di smart card.

C) INSTALLA DIKE SU WIN2000-XP

11

Istruzioni facili passo-passo per installare DIKE, il programma di firma digitale e lettura-verifica di files firmati digitalmente (si consiglia su windows XP, però va bene anche windows 2000)

D)  ATTIVA CNS

03

Istruzioni facili passo-passo per configurare e installare la funzionalità Carta Nazionale dei Servizi

E) DIKEUTIL-GESTIRE LA SMART CARD

14

Istruzioni facili passo-passo per gestire la smart card in caso di problemi, cambio PIN, ecc.

F) CONFIGURA WINDOWS

03

Per riconoscere i files firmati digitalmente nell’elenco dei files di <Esplora Risorse> è opportuno configurare Windows in un certo modo. Istruzioni facili passo-passo per farlo.

G) GUIDA ALLA BUSINESS-KEY

09

Guida all’uso della chiavetta USB che sostituisce la smart-card.

 

 
 
Modalità tecniche acquisto Manuale sul  nuovo testo Unico  
I materiali vengono scaricati da internet come unico file compresso ("zippato"), contenente vari files in word o pdf. Serve una password per aprire il file compresso.  
Ricevuto il vs ordine, mandiamo un'email con la fattura, la quale conterrà le istruzioni per scaricare da internet i materiali e la password per aprirli.  
Costo  

Cod. 251 - Guida pratico-operativa <Data Certa al DVR>

Prezzo-: € 29,70 tutto compreso.

 

E' possibile riceverlo per posta su CD , pagando un supplemento di € 6,90 e indicando nell'ordine  Cod. 251- +Cod. 998 (prezzo totale tutto compreso € 36,60).  Subito viene spedita la fattura con le istruzioni per scaricare il file e la relativa password; poi viene spedito il CD.

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