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Cod. 251 - Guida operativa <Data Certa al DVR> per assolvere l'obbligo di attribuire <Data certa> ad ogni pagina del Documento di Valutazione dei Rischi |
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Prezzo per le Scuole e per Dirigenti o Docenti che lo acquistano a titolo personale: € 29,70 (non c'è ritenuta d'acconto). Si scarica tramite internet. Con un supplemento è possibile anche la spedizione postale del CD o; resta - però- la possibilità di scaricare comunque il file tramite internet subito appena ricevuta la fattura e la password) E' possibile riceverlo in 2 modalità:
Cod. 251 <Guida pratico-operativa al nuovo T.U. 81/2008> Prezzo base : € 29,70. Sono possibili le seguenti opzioni;
Pagamento: entro 30 gg dal ricevimento della fattura, della licenza d'uso e della password segreta di attivazione. Nel solo caso del libro, poiché abbiamo anticipato forti spese, il pagamento deve avvenire entro 15 gg. Modulo per ordinarlo E' possibile pagare anche con una qualsiasi carta di credito; in questo caso clicca: Ordine e pagamento tramite carta di credito in modalità sicura
Dati per la fatturazione: è indispensabile che l'ordine rechi tutti i dati di chi ordina nonché Codice Fiscale (e Partita Iva, per chi ce l'ha). E inoltre: l'e-mail, il telefono e il fax, il nominativo del Dirigente che esegue l'ordine, nonché quello della persona che seguirà concretamente la pratica, in modo che abbiamo un referente con cui parlare per qualsiasi problema, senza disturbare il Dirigente.
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Modulo per ordinarlo
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L'apposizione della <data certa> non è certo il il maggiore dei problemi applicativi del nuovo Testo Unico.Tuttavia è un preciso problema tecnico che va risolto in un modo che non desti preoccupazioni sulla validità del Documento di Valutazione dei Rischi. Perché:1) L’ art.55 del Testo Unico punisce con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da € 5.000 a 15.000 il DATORE che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi. Inoltre possono esserci punizioni accessorie e aggravanti. 2) La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 che un DVR non adeguato corrisponde ad una mancata valutazione dei rischi. Mettiamo di aver a che fare con un ispettore o addirittura un giudice che interpretano la legge alla lettera, potrebbero vedere nella mancanza di <data certa> (che è un requisito tassativo !) un’inadeguatezza del DVR, con le relative sanzioni penali gravissime. 3) In subordine al punto rpecedente, se il metodo usato per attribuire la <data certa> al DVR non fosse ritenuto valido dall'ispettore o dal Giudice, egli potrebbe assegnargli d'ufficio la data in cui ne prende visione, cosicché per il periodo precedente non ci sarebbe il DVR, cosa ovviamente sanzionabile. Questi problemi esistono realmente, come dimostriamo argomentatamente nelle prossime righe, se avrai la pazienza di leggerle. E' una questione tecnica, ma maledettamente seria!
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I contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati tra 60 righe. |
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| Poiché mancano meno di 100 giorni alla scadenza in cui il DVR dovrà essere datato per la prima volta, è necessario documentarsi immediatamente e procurarsi al più presto ciò che serve, per non arrivare impreparati o privi degli strumenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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<Data certa> è una locuzione tecnica giuridica dal significato preciso e inequivocabile, per cui saranno accettati solo alcuni metodi di attribuzione della data che posseggono i requisiti previsti dalla normativa precisa sull’argomento |
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Nei convegni e forum tematici dei siti web sono state fatte affermazioni tra le più disparate E’ stato detto che si tratta solo di un inutile obbligo burocratico oppure sono state ipotizzate soluzioni del tutto inadeguate. Anche talune figure più autorevoli hanno proposto soluzioni che a noi sembrano inadeguate. Troppi operatori della sicurezza hanno preso sottogamba l’obbligo di attribuire <data certa> al Documento di Valutazione dei Rischi, ritenendo che fosse sufficiente una soluzione di “buon senso”, cioè una qualsiasi forma di prova della data di redazione di esso. Francamente ci sembrano irresponsabile, “avventurosa” faciloneria certi escamotages proposti, per esempio l’idea che basterà far firmare sotto alla data il Datore, l’RSPP, il RLS e il Medico Competente. Oppure far mettere il timbro postale sulla busta da autospedirci, mantenendola poi chiusa affinché l’apra solo un eventuale ispettore, redigendo contemporaneamente un verbale. Sia ben chiaro che questi e altri metodi di cui parleremo non sono riconosciuti dalla normativa sulla <data certa> e quindi di <certo” hanno solo l’esito, cioè portare al disastro chi li utilizza. |
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Infatti <data certa> è un’espressione rigidamente tecnico-giuridico, definita chiaramente dall’art. 2704 del Codice Civile e sulla quale esistono innumerevoli convergenti interpretazioni e sentenze di tribunale. Tale articolo recita, per la parte che qui ci interessa: “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento” |
I contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati tra 50 righe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Significa, in sostanza, che fanno fede della <data certa> soltanto: |
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1) L’autenticazione o la registrazione (da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale autorizzato); il documento informatico (= file o gruppo di files) cui è apposta la <firma digitale> accompagnata da <marca temporale> appartiene a questa categoria per esplicita previsione di legge (come vedremo più oltre). La stessa cosa può affermarsi anche per l’uso della Posta Elettronica Certificata , con una fortissima limitazione, però: nei casi di invio o ricezione di messaggi verso caselle di posta elettronica tradizionale, il sistema non può eseguire tutti i passi previsti dal circuito della posta certificata e non esplica tutti i requisiti tassativamente indicati dalla normativa vigente; per tale ragione in questi casi la trasmissione dei messaggi non ha gli stessi effetti legali di validità e opponibilità a terzi. |
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2) la pubblicazione integrale del documento in un atto pubblico |
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3) la morte di uno dei firmatari (ad esempio dell’RSPP). Tale evento consente di attribuire al documento sottoscritto quale <data certa> esclusivamente il giorno in cui si è prodotto il lutto (e non la data che vi figura). La stessa cosa vale in caso di coma permanente (la data assunta è quella dell’inizio del coma stesso) o di paralisi o altra impossibilità fisica. |
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4) Un altro fatto oggettivo che stabilisca la data “in modo egualmente certo” , cioè: a) un fatto non soggettivo, cioè sottratto alla esclusiva sfera di disponibilità del soggetto che lo invoca (quindi non sono valide, ad esempio, la firma autografa di una o più persone oppure la testimonianza in un eventuale processo per la mancanza di <data certa>). b) un fatto certo quanto quelli citati (registrazione, la morte del firmatario, ecc. ): sono quindi escluse presunzioni, indizi o prove che non consentono un sufficiente margine di certezza (lo affermano varie sentenze) .”La certezza deve risultare da fatti idonei a stabilire l'anteriorità del documento in modo certo ed inequivocabile, e quindi da circostanze che si sono realizzate indipendente-mente e al di fuori del processo, alle quali non può essere assimilata la deposizione testimoniale, destinata - per sua natura - ad essere assunta nel corso del giudizio [= le dichiarazioni di testimoni anche davanti al giudice non sono sufficienti !!!] (Corte D’appello di Bologna nella causa civile iscritta al n°1443/2003 e analogamente Cassazione 6 maggio 1998, n°4551). |
I contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati tra 40 righe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rientra in questa casistica, ma con problemi, l’apposizione del timbro-datario postale sul DVR |
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Per regolamento interno gli Uffici Postali sono autorizzati ad apporre un solo timbro-datario su un solo foglio appartenente a qualunque plico di qualunque numero di pagine. Come vedremo, la giurisprudenza ha stabilito che questo metodo va sicuramente benissimo per i documenti composti da unico foglio o da foglio protocollo avente 4 facciate. Invece per un documento che risulti come somma di più fogli la giurisprudenza richiede che il plico abbia a tutti gli effetti <corpo unico>, cioè – pur ricevendo il timbro su una sola pagina, dev’essere assicurata l’immodificabilità successiva di qualunque altra sua pagina, con un grado di certezza uguale ai metodi citati nell’art. 2704. In pratica ci sono serissimi problemi di confezionamento del plico come <corpo unico> tecnicamente immodificabile. Il problema diviene ancora maggiore per i documenti di centinaia di pagine com’è quasi sempre il DVR. Infatti una circolare interna delle Poste dà istruzioni di spillare il blocco di tutti i fogli, nonché timbrare e firmare a scavalco ciascuna delle congiunzioni di pagina, in modo che metà firma e timbro siano in una pagina e metà nell’altra. Tuttavia va ricordato che le Poste non fanno giurisprudenza e che la valutazione dell’idoneità della confezione del plico è lasciata all’arbitrio dell’impiegato, che può sbagliare nell’accettare una certa confezione del plico. |
I contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati tra 30 righe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tale principio, seppur ormai consolidato, importa pur sempre la necessità che la certezza della datazione così ottenuta , non rientrando immediatamente, secondo la lettura dell’art. 2704 c.c., nelle ipotesi tipiche che la attribuiscono automaticamente di diritto, sia concretamente accertata in sede giudiziale. Invero, è proprio la varietà delle modalità di formazione pratica del documento e dell’apposizione del timbro postale sul documento medesimo, ad imporre una valutazione delle stesse sulla loro concreta idoneità ad attribuire la certezza della datazione. Solo, infatti, ove lo scritto sia “un corpo unico” con il foglio sul quale il timbro è apposto si ha garanzia di anteriorità del documento in esame. Pertanto, detto strumento seppur in astratto valido, è, in realtà, alquanto pericoloso, poiché solo da una sua valutazione successiva può esser certo l’avvenuto rispetto della norma, con l’ovvia conseguenza dell’assunzione ormai irrimediabile del rischio delle relative responsabilità. Infatti la giurisprudenza dice chiaramente che un giudice è l’unico soggetto che ha il potere di verificare in concreto l’idoneità dell’attribuzione della <data certa> quando essa è stabilita mediante “un altro fatto” , cioè di un fatto non esplicitamente elencato dal citato art. 1704 del c.c., ma che deve avere il requisito di essere certo quanto i fatti esplicitamente indicati nell’articolo in questione. Il caso dell’uso del timbro postale ricade senz’altro in questa fattispecie.
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Pertanto è impossibile essere aprioristicamente certi se una certa confezione risponde al criterio di valutazione che in un tempo inevitabilmente successivo avrà il giudice di merito. La prudenza di esame che deve ispirare le considerazioni su tale materia, impone necessariamente, pur senza escluderne l’astratto valore, di collocare un tale mezzo giuridico in posizione necessariamente subordinata rispetto a quelli indicati nell’art. 2704 c.c. o da altra normativa (firma digitale con marca temporale o scambio di allegati tra due caselle Posta Elettronica Certificata). Infatti, soprattutto nei plichi composti da tante pagine, è difficile – per esempio – mettere timbri e firme “a scavalco” nella congiunzione delle pagine in modo che siano per metà su un foglio e per metà su quello successivo, ma in modo che combacino perfettamente. E’ evidente che nel caso una cattiva esecuzione abbia dato adito a questo errore, nasce il dubbio che almeno un foglio sia stato sostituito, rendendo probabilmente nulla l’attribuzione di <data certa> all’intero documento. |
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Quale sarà quindi lo scenario effettivo che dovrà affrontare un’azienda che ha attribuito <data certa> mediante timbro postale ? |
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L’ispettore o il giudice accetteranno senza riserve e automaticamente l’autentica notarile, ecc. nonché l’apposizione della marca temporale o la ricevuta di consegna di Posta Elettronica Certificata (ricevibile solo nello scambio tra due caselle PEC).
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DVR con timbro postale: Nel caso di infortunio o altro per cui intervenga un processo, sarà in quella sede che il Giudice valuterà se il Documento di Valutazione dei Rischi datato con timbro postale è valido ed adeguato, in quanto il metodo scelto possieda in concreto i requisiti previsti dall’art. 1704 c.c. Se, per esempio, giudicherà che la confezione del plico non è idonea, potrebbe comminare la sanzione ma in ogni caso il DVR non potrà essere utilizzato come scudo difensivo del datore epr dimostrare che in tempo utile aveva realizzato quanto dovuto e necessario.
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I contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati tra 20 righe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DVR con timbro postale: Nel caso di un’ispezione in azienda, va premesso che al momento non sappiamo che istruzioni riceveranno gli ispettori. Tuttavia, l’ispettore farà una di queste cose: 1) può eccepire di non essere competente per valutarne l’idoneità <in concreto> e rinviare la decisione al giudice, con spese legali a carico dell’azienda. 2) può controllare il plico e valutare se la modalità di confezionamento gli sembra idonea e, in caso positivo accettarla. Può rinviare la valutazione al giudice, se insospettito da qualche possibile o apparente irregolarità formale.
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N,B. Le considerazioni sopra svolte dimostrano anche che :
1) una raccomandata che contenga il documento cui attribuire <data certa> non è mezzo idoneo
una busta
timbrata da far aprire all’eventuale ispettore, il quale dovrebbe
stilare un verbale, non è neppure essa una soluzione minimamente
adeguata |
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In conclusione: |
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| Il nostro consiglio , che più oltre approfondiremo, è di utilizzare il metodo della <firma digitale> del gruppo di files che costituiscono il Documento di Valutazione dei Rischi e di apporvi subito dopo o contemporaneamente una <Marca temporale> elettronica. Questo metodo è sicuro ed automatico negli effett, veloce, poco costoso, facile da utilizzare (una volta letti alcuni capitoli di questo manuale, che è a tutti gli effetti anche l’unico manuale pratico esistente sul mercato che insegna come acquisire e come utilizzare sia la <firma digitale> che la <marca temporale>). Inoltre, consente di avere disponibili due strumenti che sicuramente potranno servire per altri obiettivi aziendali, anche perché è in atto una tendenza crescente a chiedere per molti scopi l’uso di tali strumenti. La piccola fatica e la piccola spesa per procurarsi questi strumenti e sapere utilizzare verrà sicuramente ricompensata da tanti vantaggi collaterali. | I contenuti (descrizione dettagliata di ogni capitolo) sono illustrati tra 10 righe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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In pratica, per attribuire <data certa> al DVR il mezzo più sicuro, più facile e pratico è l'uso della <firma digitale> del file (o del gruppo di files) e la successiva apposizione della <marca temporale> elettronica. |
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Questo manuale insegna praticamente cos'è, come si
acquista, come si usa la <firma digitale> e la <marca temporale>.
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ll team di
Paginescuola ha applicato a questa materia la stessa impostazione
usata per quei manuali sulla privacy e sul divieto di fumo, che sono
stati acquistati da migliaia di scuole
e
apprezzati per la metodologia Frutto di questo
filone, ora esce anche questa guida importante. estremamente
pratico-operativa senza sacrificare la profondità della
trattazione pur nell'estrema comprensibilità dei testi. Come sempre, un manuale "unico nel suo genere", insostituibile. |
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INDICE DELLA GUIDA PRATICA <DATA CERTA AL DVR> - Cod. 251
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| Modalità tecniche acquisto Manuale sul nuovo testo Unico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I materiali vengono scaricati da internet come unico file compresso ("zippato"), contenente vari files in word o pdf. Serve una password per aprire il file compresso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricevuto il vs ordine, mandiamo un'email con la fattura, la quale conterrà le istruzioni per scaricare da internet i materiali e la password per aprirli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cod. 251 - Guida pratico-operativa <Data Certa al DVR> Prezzo-: € 29,70 tutto compreso.
E' possibile riceverlo per posta su CD , pagando un supplemento di € 6,90 e indicando nell'ordine Cod. 251- +Cod. 998 (prezzo totale tutto compreso € 36,60). Subito viene spedita la fattura con le istruzioni per scaricare il file e la relativa password; poi viene spedito il CD. Modulo per ordinarlo Oppure: Ordine e pagamento tramite carta di credito in modalità sicura |
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| Si avverte che tutti i diritti di copyright sono assolutamente riservati nei termini espressi nella fattura che ha accompagnatola vendita della password segreta di accesso. Costituisce reato penale l’estrazione di copie non autorizzate o la fornitura di copia a persona esterna all’ente o ditta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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