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Cod. 473 - VIDEOCORSO  EMERGENZA E PIANO DI EVACUAZIONE, PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI,  STUDENTI E DEI MEMBRI DELLA SQUADRA D'EMERGENZA.

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE:

D.LGS 626/94 -  Art.22. Formazione dei lavoratori

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.

[SANZIONE  (cumulabile con ogni altra di questo articolo e di altri !): Art.89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti <2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516 a € 2582 per la violazione degli articoli 21…>]

D.LGS 626/94 - Art.21. Informazione dei lavoratori

 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

[SANZIONE (cumulabile con ogni altra di questo articolo e di altri !): Art.89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti <2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti  con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516 a € 2582 per la violazione degli articoli 21…>]

N.B. Numerosi altri articoli prevedono obblighi informativi e formativi, Ogni obbligo è specificamente sanzionato in  modo simile ai casi sopra riportati. Più violazioni comportano il cumulo delle sanzioni, dando luogo a un totale pesante.
Per adempiere a questi obblighi

ecco il videocorso adatto, che è strumento adeguato che l'RSPP o il formatore può usare , aggiungendo informazioni specifiche sulla situazione aziendale. Normalmente il videocorso comprende anche schede di valutazione, 1 manuale per il tutor e 1 manuale per i formandi (è possibile acquistarne altri a parte)

Per le  Reti di scuole

 

VIDEOCORSI SU CASSETTA, CD  O   DVD PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI:

Sappiamo bene che la maggior parte delle scuole non può permettersi di acquistare i videocorsi che seguono, benché -  ogni D.S. porti la responsabilità dell'obbligo formativo. Tuttavia, mediante opportuni accordi di seguito illustrati, è possibile valorizzare il ruolo della rete riducendo i costi formativi gravanti su ciascun istituto.

Infatti, la scuola di riferimento per una rete di scuole può acquistare  una sola copia del videocorso e utilizzarla per tutte le scuole in rete. Si tenga ben presente che  il copyright vieta l'uso della videocassetta all'esterno dell'azienda acquirente (quindi non può essere  semplicemente "prestata"). Tuttavia i  soggetti formatori sono espressamente autorizzati a  usarla come proprio strumento in qualsiasi  azienda per la quale fanno formazione. Pertanto la condizione è che la cassetta sia utilizzata da un docente della scuola acquirente, il quale la mostri  a dipendenti delle altre scuole accompagnandola con una propria attività formativa (ad esempio: introduzione e conclusione; la videocassetta è sempre accompagnata da un manuale epr il Tutor !)). La scuola acquirente può chiedere,  per questo servizio di formazione, un'adeguata remunerazione - rimborso alle scuole partecipanti , ripagando la spesa già nel primo anno.

 

Per la formazione dei lavoratori e degli addetti alla squadra di emergenza

 

Una delle più importanti prescrizioni di sicurezza, recepita dalla nostra legislazione con il D.Lgs 626/94, è la messa a punto di un piano di emergenza per ogni insediamento che deve offrire a dipendenti e visitatori un chiaro modello di comportamento.

 

La stesura del piano di emergenza viene illustrata nel video n. 1, dedicata al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza.

 

Nel video n. 2  (utilizzabile per la formazione di tutto il personale) si riepilogano invece i più probabili scenari di rischio, si illustrano in dettaglio le più comuni modalità di comportamento, i più frequenti errori, e si coinvolge il dipendente nella concreta gestione dell’emergenza e dell’evacuazione.

 

Disponibile in 3 versioni. (vedi sotto)

Versione SCUOLA

supporto

codice

€ + iva (se dovuta)

 

VHS

 

AV0149

255

cd-rom

AC1069

255

DVD

DVD004

 

279

Manuale: Le procedure di emergenza ed evacuazione N. Pagine: 256  Codice: AL0038 Prezzo: € 12,91

 

 Versione OSPEDALE

supporto

codice

€ + iva (se dovuta)

 

VHS

 

AV0150

255

cd-rom

AC1064

255

DVD

DVD003

 

279

 

Versione AZIENDA

supporto

codice

€ + iva (se dovuta)

 

VHS

 

AV0142

255

cd-rom

AC1062

255

DVD

DVD002

 

279

 

 

COMPOSIZIONE DEL CORSO: 2 VHS o 1 CD-ROM o 1 DVD - 2 SCHEDE DI VALUTAZIONE 1 MANUALE (256 pagine) 1 MANUALE PER IL TUTOR 

Perchè utilizzare un videocorso?

I vantaggi dell'utilizzo di un videocorso (su VHS o cd-rom) sono:

Autonomia: il corso può essere gestito nella massima autonomia, sia con personale docente interno o esterno sia nella modalità di "autoformazione"

Efficacia: il linguaggio televisivo è il più facile da comprendere ed assimilare, a prescindere dal livello culturale o di preparazione del destinatario.

Ripetibilità: i corsi multimediali possono essere erogati nei tempi desiderati, quante volte si vuole, senza particolare impatti sulla produzione aziendale.

Economicità: il risparmio rispetto ad altri metodi formativi è rilevante; l'utilizzo è illimitato nel tempo.

Semplicità d'uso: ogni corso è corredato dalla guida per il tutor che illustra la migliore modalità di utilizzo degli stessi anche da parte di personale non professionista della formazione.

Che valore legale ha la formazione multimediale sulla sicurezza?

Tutti i corsi Mega Italia Media sono prodotti con la massima attenzione alle richieste della legge coniugate con una forte efficacia del messaggio didattico. L'utilizzo in tutti i corsi di schede di verifica dell'apprendimento che debbono essere compilate dagli allievi di un corso consentono di assolvere ad un importante obbligo di legge: la verifica dell'apprendimento e la documentazione dello stesso (ogni scheda deve riportare la firma autografa dell'allievo ed ha quindi valore legale), come richiesto dalla legge (626, 494, 193 privacy, 10.03.98...).

Rispetto ai corsi in aula, che raramente rispettano i contenuti dei programmi promessi all'inizio del corso, il corso multimediale espone gli argomenti secondo un preciso schema didattico.

La formazione multimediale può sostituire quella tradizionale in aula?

Per alcuni argomenti la formazione multimediale è molto più efficace rispetto al tradizionale docente in aula. Soprattutto laddove è necessario vedere esempi pratici (es. i tempi di sviluppo di un incendio, l'effetto della scarica di un estintore a polvere, il ribaltamento di un carrello elevatore, gli esercizi per evitare danni alla colonna vertebrale per i videoterminalisti).

L'efficacia sui comportamenti è presto spiegata con un semplice esempio: gli spot televisivi sono una dimostrazione pratica di come la comunicazione multimediale influisca direttamente sui comportamenti umani (nel caso specifico l'acquisto di prodotti di largo consumo).

L'utilizzo ottimale dei corsi multimediali è comunque quello a supporto della lezione di un docente che potrà integrare i messaggi didattici personalizzandoli rispetto al contesto specifico.

Che valore ha la formazione effettuata con i ns corsi multimediali NON in collaborazione con gli organismi paritetici?

"La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".
Questo significa che la formazione dei lavoratori deve avvenire SOLO in collaborazione con gli organismi paritetici?
Semplificando, il quesito e': chi può impartire la formazione al formazione ai lavoratori?

Questa la risposta:

L'art. 22 del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 prevede che la formazione in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori avvenga in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20 del medesimo decreto.
Ci si chiede dunque se qualora venga assicurata una formazione adeguata ma non effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui sopra, il datore di lavoro sia passibile di sanzioni, e se viceversa tale formazione sia comunque valida a soddifare l'onere formativo dell'rls a carico del datore di lavoro.

Gli organismi paritetici sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e di conciliazione di controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e di formazione previsti dalla normativa vigente (si veda in merito l'art. 20, comma 1, D. Lgs 19 settembre 1994 n. 626).
Si noti la formula usata dal legislatore, che parla di "orientamento e promozione", nel senso che queste figure dovrebbero favorire l'attività formativa effettuata dal datore di lavoro, mentre non si fa cenno alcuno ad un loro intervento diretto nel processo formativo; peraltro in tal senso sono orientati anche gli accordi interconfederali conclusi, nel senso cioè di attribuire agli organismi paritetici funzioni di supporto all'attività formativa effettuata dalle aziende, ed è quindi da ritenersi che la "collaborazione" di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/1994 vada intesa nel senso che la formazione deve essere effettuata secondo i criteri ed i bisogni EVENTUALMENTE rilevati (peraltro di tale collaborazione si parla incidentalmente, affermando che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori).
Per quanto riguarda eventuali sanzioni, la mancata collaborazione con gli organismi paritetici non è sanzionata in alcun modo nell'ambito del D. Lgs. n. 626/94, nel caso in cui l'azienda abbia fornito ai propri dipendenti una formazione in sé adeguata, ma in assenza di collaborazione con gli organismi paritetici.
CONCLUSIONE: LA FORMAZIONE EFFETTUATA ANCHE SENZA LA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANISMOI PARITETICI E' PERFETTAMENTE VALIDA, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 626/94, E SI TRATTA, QUINDI, DI ATTIVITA' NON SANZIONABILE.
Avv. Rolando Dubini, del foro di Milano

 

Acquistare un VIDEOCORSO è  un investimento nel tempo !

Investendo una cifra ora, è possibile avere per sempre lo strumento con cui formare i dipendenti e supplenti nuovi, nonché gli alunni.  E’ anche lo strumento per un opportuno ripasso e approfondimento annuale delle regole: può essere la base per impostare  riunioni di discussione e formazione più approfondita.

Modulo per ordinarlo

 
Modalità tecniche
Ricevuto il vs ordine, mandiamo un'email con la fattura. Dopo il pagamento, verranno consegnati i materiali.
Costo
Sub-Codice prodotto: vedi tabella       Prezzo:               vedi tabella sopra  (+ IVA, se dovuta)

Possibile esenzione IVA per finalità di formazione, per chi ne ha diritto, a condizione che alleghi all'ordine la relativa dichiarazione.

L'importo va pagato dopo ricevimento fattura, ma PRIMA di poter ricevere i materiali.

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