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editore elettronico per la scuola
Prodotti per la scuola venduti alle scuole ,
ma anche a singoli docenti come privati. |
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Cod. 291 - MANUALE : <PRIVACY a scuola, con KIT PER L'EDUCAZIONE AI VIDEOFONINI> . Tra poche righe una descrizione del manuale. |
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Prezzo: € 19,00 Vai a: Modulo per ordinarlo [Durante il mese di marzo è compreso compreso gratuitamente nel KIT DPS 2011. Clicca qui per vedere il KIT DPS 2011: Illustrazione dettagliata dei contenuti]
Sono possibili le seguenti due opzioni:
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Un'importantissima
novità, uno strumento formidabile e unico nel suo genere:
un kit per l'educazione degli studenti all'uso corretto dei videofonini, affinché trattino con rispetto le immagini di altre persone. Un compito cui la scuola non può sottrarsi. |
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| Cos'è il kit: Lo chiamiamo "opuscolo" perché è anche questo: un fascicolo PDF di 13 pagine in formato A4, stampabile e riproducibile in fotocopia (anche ridotta). La comunicazione avviene al 90% tramite ben 63 immagini significanti. Però è soprattutto un file PDF che può essere proiettato da computer, visto in rete, copiato in CD o chiavetta usb dandolo ai ragazzi perché lo visionino e/o lo copino sui propri PC. Quindi è soprattutto uno strumento per l'insegnante che gli consente di svolgere una lezione audiovisiva molto incisiva. Consigliamo di utilizzarlo per aprire poi una discussione o assegnare un tema in materia. E' accompagnato da un file che costituisce il "Manuale per il docente". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L’opuscolo illustrato è un potente, indispensabile strumento a disposizione della scuola per formare efficacemente gli studenti in modo da prevenire gli abusi più gravi realizzati mediante videofonini e l'uso di internet per diffondere le immagini. Si tratta di eventi numerosi che purtroppo sono stati registrati dalle cronache degli ultimi anni e che spesso costituiscono la versione più moderna del bullismo. Tutti questi comportamenti hanno all’origine la scarsa consapevolezza da parte degli studenti che non è lecito utilizzare liberamente l’immagine di un compagno o di un docente, tanto più se il contenuto di foto o videoregistrazioni è delicato o scabroso oppure rappresenta un vero e proprio sopruso.
Il fatto che un adolescente disponga di un videofonino tecnologicamente potente e facile da usare può generare in lui un senso di ebbrezza e di iper-potenza, una grande tentazione di protagonismo, la curiosità di testare l’apparecchio in condizioni speciali. L’invio agli amici di MMS con immagini interessanti o “forti” o proibite costituisce una nuova, seduttiva, malintesa forma di socializzazione.
Alle nuove possibilità dei videofonini, ora disponibili quasi ad ogni alunno, si aggiungono le nuove possibilità offerte da internet senza che occorra una particolare capacità tecnica: scambio di immagini come files , pubblicazione gratuita di foto e filmati su determinati siti dedicati (il più famoso è <You Tube>), possibilità di vedere le immagini, anche scabrose, messe in rete da altri.
La combinazione di tutti i fattori menzionati crea una miscela estremamente seducente ma esplosiva, davvero pericolosa per un’età immatura.
I nuovi orizzonti del bullismo In taluni casi abbiamo assistito alla diffusione o pubblicazione dell’immagine di un giovane ritratto in situazione umiliante. Essa viene effettuata per documentare un’orribile bravata bullista, ma crea nell’interessato una sofferenza terribile (vedi i casi di studenti con handicap ripresi mentre subivano umilianti maltrattamenti). Anche i docenti non sono risparmiati dai pericoli derivanti dai nuovi strumenti a disposizione degli studenti. Sono molte le situazioni di confusione in cui un docente (soprattutto se inesperto) può essere oggetto di gestacci alle sue spalle e quindi senza che se ne accorga. |
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La scuola non può sottrarsi al dovere di educare gli studenti in materia
A fronte della temibilità potenziale di tale arma (videofonini + diffusione tramite internet) che oggi gli studenti hanno in mano, la scuola davvero non può sottrarsi al dovere di educarli ad un suo uso consapevole e misurato, dentro e fuori le mura scolastiche. Tra l’altro, l’educazione serve anche a prevenire un nuovo tipo di bullismo che trova alimento proprio dalla possibilità di documentare per immagini le bravate e le prepotenze sia nei confronti dei compagni che dei docenti. |
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Lo strumento che abbiamo creato per facilitare tale lavoro di educazione è l’opuscolo illustrato presente in questo kit (14 pagine con 61 illustrazioni + manuale del docente)
Infatti esso è mirato al cuore della questione: gli studenti devono diventare pienamente consapevoli che:
1) Oggi sono possessori di una tecnologia di eccezionale potenza ( facilità di ripresa di immagini morbosamente interessanti, diffusione tendenzialmente ”universale” e duratura tramite internet ), e quindi PERICOLOSA sia quando è in danno di altri, sia quando riguarda immagini proprie ingenuamente conferite. Pertanto è indispensabile imparare a dominarla usandola con senso della misura.
2) Non è lecito gestire a proprio piacimento le immagini di altre persone: si tratta di un nuovo e grande problema etico a cui devono prepararsi per saper gestire le nuove opportunità tecnologiche.
3) Taluni comportamenti potrebbero costituire reato penale o quantomeno essere causa di cospicui risarcimenti in sede civile da parte delle famiglie (senza contare eventuali conseguenze disciplinari). [Abbiamo dato molto risalto a questa parte , perché serve a chiarire meglio in quali specifiche situazioni avviene un abuso anche eticamente condannabile]
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Il
VADEMECUM PRIVACY A SCUOLA
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E’ una recente pubblicazione ufficiale del Garante Privacy, destinata ai Dirigenti, ai Docenti e ai Genitori che esprime finalmente un indirizzo chiaro e definitivo su alcune questioni che avevano creato discussioni, anche furibonde. In particolare i temi trattati sono:
Il vademecum è in formato <pdf> tascabile, può essere riprodotto e distribuito, appeso come poster, può essere reso disponibile nel sito web dell'Istituto, ecc
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| Oltre al vero e proprio vademecum ci sono ampi approfondimenti su ogni argomento, cosicché il manuale rappresenta uno strumento completo e articolato per la gestione di un istituto scolastico. Un'occhiata all'indice completo lo dimostra facilmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Indice ragionato del Manuale (e del Kit in esso compreso) |
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Pagamento: entro 60 gg dal ricevimento della fattura, della licenza d'uso e della password segreta di attivazione o del CD Modulo per ordinarlo
N.B. Può essere acquistato anche da consulenti o singoli insegnanti; devono solo adattare la firma del Modulo d'ordine e indicare i propri dati per la fattura (Codice Fiscale)
Dati per la fatturazione: è indispensabile che l'ordine rechi tutti i dati di chi ordina nonché Codice Fiscale (e Partita Iva, per chi ce l'ha). E inoltre: l'e-mail, il telefono e il fax, il nominativo del Dirigente che esegue l'ordine, nonché quello della persona che seguirà concretamente la pratica, in modo che abbiamo un referente con cui parlare per qualsiasi problema, senza disturbare il Dirigente. |
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Descrizione del manuale
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Dal 15 dicembre 2009 ogni scuola ha l’obbligo di:
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Dal 30 giugno 2009 ogni scuola ha l'obbligo di:
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| Cosa può accadere a chi tralascia una di tali misure ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La mancata attuazione di una di queste misura è punita con una sanzione amministrativa davvero esagerata: da € 30.000 (trentamila !) ad € 180.000, aumentabili in alcuni casi. |
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| Da quali norme derivano i nuovi adempimenti ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tutto ciò (e qualcos’altro sul tema) è reso obbligatorio da un formale Provvedimento di prescrizione del Garante Privacy: <<Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)>>, che ha poi subito lievi modifiche e rinvii delle scadenze. Per l’emissione del Provvedimento in questione il Garante si è valso dei poteri a lui conferiti dall’art. 154 comma 1 lettera c) del DLgs 196/2003, che recita “ Il Garante ha il compito di (…) << c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;>> , cioè dà al Garante il potere di prescrivere misure e accorgimenti di carattere generale, che i titolari di trattamento sono tenuti ad adottare per evitare pesantissime sanzioni amministrative ( da 30.000 a 180.000 euro) Per visualizzare il Provvedimento in oggetto, clicca queste parole |
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Cosa fare in pratica ? |
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1) eseguire una serie di NUOVI adempimenti DOCUMENTALI
2) acquisire e far funzionare su ciascun computer che tratta dati personali di un certo spessore (quindi della sola segreteria) un apposito software, in grado di registrare automaticamente le attività di chiunque utilizza il computer (limitatamente agli orari degli accessi e delle uscite dal sistema e da determinati programmi applicativi) e di conservarle in modo sicuro e inalterabile. Purtroppo in commercio si trovavano solo software concepiti per grandi aziende, del costo minimo di varie centinaia di euro all’anno. Pertanto abbiamo creato un ns software, denominato <E20AdS>, che siamo in grado di vendere a un costo di circa € 30 all’anno. |
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Come adeguarsi alle nuove norme ? Ecco cosa serve: |
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1) un manuale con le istruzioni passo-passo e i facsimili dei documenti da produrre (ed ecco la nostra proposta di manuale Cod. 270 , a soli € 29,70)
2) un software in grado di eseguire la registrazione degli eventi e di garantirne la conservazione inalterabile (ed ecco il ns software <E20AdS>, addirittura in omaggio fino al 30 settembre 2010 e poi a un costo annuale decisamente senza paragoni sul mercato, cioè circa € 30,00 per l'intera rete della scuola) |
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| Requisiti tecnici per l’uso del nostro software: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Il nostro software <E20Ads> è pienamente utilizzabile solo se ciascun computer della rete utilizza uno seguenti sistemi operativi : Windows 2000, XP, Vista, 7, server 2003, server 2008). Per sistemi operativi più vecchi non è garantito il funzionamento. Fino a settembre 2010 il software <E20Ads> è da considerare in versione Beta. Significa che – benché sia stato testato con successo su varie macchine - il suo funzionamento va tenuto un pochino sotto controllo dall’utilizzatore, in quanto ci possono essere particolari impreviste configurazioni di Windows o di rete che possono creare dei piccoli problemi da risolvere. Anche per questa ragione, fino al 30 settembre 2010 viene offerto a costo zero. |
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| Lo spirito del Provvedimento (sintesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L’evoluzione tecnologica fa sì che nelle aziende e nelle organizzazioni pubbliche e private acquistino crescente importanza le figure che gestiscono i sistemi informatici. Dall’esperienza si è visto che, però, che i Dirigenti hanno ancora una diffusa preoccupante sottovalutazione delle criticità insite nello svolgimento delle predette mansioni nonché dei rischi derivanti dall'azione incontrollata di tali Amministratori informatici, ovvero dei danni enormi che costoro potrebbero causare, in particolare alla riservatezza dei dati personali. Tale carenza di consapevolezza nei Dirigenti non si riscontra soltanto in organizzazioni di piccole dimensioni, anzi la recente cronaca ha dimostrato che giganti quali Telecom, Wind, la Regione Lazio hanno infranto gravissimamente le regole della corretta gestione informatica, senza che i vertici (a quanto pare…) se ne rendessero conto. Tuttavia, al di là dei casi scoperti e resi noti all’opinione pubblica, chissà quanti sono gli abusi informatici che realmente si verificano ogni giorno in centinaia di aziende o Enti. Ovviamente la vittima di <Amministratori informatici> sleali, scorretti o superficiali è prima di tutto la privacy di qualcuno o di molti. Pertanto il Garante Privacy ha deciso di imporre con la forza (cioè con previsione di sanzioni economiche colossali) due regole sostanziali. Le figure che sono nel suo mirino sono tutti coloro che nella gestione dei computers hanno un ruolo tale per cui “potrebbero” visionare dati senza autorizzazione o – peggio – copiarli per esportarli all’esterno. Cioè sono quelle mansioni che risultano potenzialmente maggiore fonte di rischio per i dati personali. Pertanto la definizione <<AMMINISTRATORE DI SISTEMA>> ha per il Garante contorni assai ambigui e in realtà si riferisce anche agli ASSIMILABILI : figure che intervengono part-time o solo per il tempo necessario, purché con un minimo di sistematicità, nonché coloro che svolgono mansioni relativamente marginali, ma che potenzialmente consentirebbero di realizzare abusi anche importanti: l’incaricato di eseguire il backup (potrebbe fare una copia da esportare), il cosiddetto <Custode delle Passwords> (dato che custodisce, sia pure in busta chiusa, le credenziali segrete, potrebbe in qualche modo prenderne visione e abusivamente accedere a qualunque dato), ecc.
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| Le due regole fondamentali imposte dal Garante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1) qualsiasi accesso informatico (= mediante account+password) a qualsiasi computer ecc. da parte di chiunque svolga funzioni di Amministratore di sistema o Assimilato, deve essere registrato (= “LOG”) mediante un sistema di registrazione continuo, automatico e immodificabile. Tali registrazioni devono essere conservate integre per almeno 6 mesi (con l’obbligo di dimostrarne in qualsiasi momento, appunto, l’integrità, cosa che si ottiene con determinate soluzioni tecniche per la registrazione). In tal modo l’AdS e l’Assimilato devono sentirsi continuamente sulla testa una sorta di spada di Damocle. Infatti, il Titolare Privacy ha la possibilità di esaminare periodicamente tali registrazioni, per individuare eventuali anomalie di comportamento (accesso in giorni od orari strani, accesso ingiustificato a particolari computer, ecc.). Inoltre, in caso emergano lamentele o possibili irregolarità, l’Ads deve sapere che queste registrazioni potranno essere sottoposte a un perito che potrà eventualmente ricavarne indizi o prove di abuso. Tali registrazioni con i requisiti forti richiesti sono facilmente realizzabili dal punto di vista tecnico, perché sfruttano i <Registri degli eventi>, che sono funzionalità già presenti nei sistemi operativi allo scopo di identificare le cause degli errori o svolgere analisi statistiche. Tali registrazioni non disturbano l’attività del sistema informatico, né lo rallentano. Possono essere eseguite in automatico, senza far perdere tempo alle persone. Non registrano mai i “contenuti”, ma solo “eventi” informatici puntiformi connessi a uno degli account, quali l’ingresso in un computer o l’uscita, l’apertura di un software applicativo o di una base dati, ecc. oppure un certo tipo di comandi impartiti al computer. I software che realizzano quanto impone il Garante si sviluppano a partire dalle predette funzionalità già esistenti. Anche il software <E20AdS> [sta per <EventiAsS>] che noi proponiamo appartiene a questa tipologia ed è simile a tanti altri oggi offerti dal mercato, con la sola differenza che è leggermente più spartano ma ha un canone annuale infinitamente minore (circa € 30,00 , cioè meno di un decimo del prodotto concorrente più economico, che costa da 350 euro in su a seconda del numero di macchine).
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2) I Responsabili o Dirigenti di Aziende ed Enti devono concretamente prendere consapevolezza del problema, in quanto ora sono responsabilizzati nella scelta delle persone da designare Amministratori di sistema o Assimilati. Infatti il Provvedimento introduce l’obbligo sanzionato di un atto formale di nomina recante anche una chiara delineazione del perimetro delle sue attività. La nomina deve essere preceduta da un’attenta valutazione delle caratteristiche del nominando: esperienza , capacità, affidabilità e idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Viene in un certo senso introdotta la <Culpa in eligendo> : se al momento della designazione era possibile a un Dirigente dotato di normale diligenza e attenzione accorgersi che il soggetto era carente in uno di tali requisiti, scatta la colpa nella scelta. Inoltre il Titolare e il Responsabile del trattamento hanno l’obbligo di eseguire un’attività di verifica sull’operato effettivo degli AdS e Assimilati con cadenza almeno annuale. Devono anche conservare come documento interno un elenco aggiornato di coloro che vanno considerati AdS o Assimilati, in modo che se arriva, mandata dal Garante, un gruppo di ispettori o la Guardia di Finanza, tale informazione possa essere immediatamente utilizzata per i controlli. |
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